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Documento


201036
IDG931500683
93.15.00683 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lenoci V.
Osservazione a Cass. sez. II civ. 20 luglio 1991, n. 8121
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 12, pt. 1, pag. 3364-3366
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31160
La sentenza in rassegna riguarda il problema della normativa applicabile alla successione nei debiti relativi all' azienda ceduta. Secondo la Corte si applica l' art. 2558 c.c. "ogni qualvolta al debito contrattuale di colui che trasferisce l' azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticita', un credito attuale, derivante dallo stesso negozio, nei confronti del contraente ceduto". L' art. 2560 c.c. riguarda, invece, unicamente il caso "in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente" per non essere questo mai esistito o per essere gia' stato soddisfatto.
art. 2558 c.c. art. 2560 c.c.



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