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201039
IDG931500686
93.15.00686 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Flora Giovanni
Tutela penale delle confessioni acattoliche, liberta' di critica e principio di tolleranza religiosa
Nota a Trib. Venezia 10 marzo 1992
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 12, pt. 2, pag. 705-711
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5173; D51861; D9412
La sentenza ha assolto gli imputati del reato di vilipendio di un culto ammesso mediante vilipendio delle persone "perche' il fatto non sussiste". Tale reato sarebbe ravvisabile solo se l' offesa fosse rivolta a fedeli ben individuati e non anche quando concerne la loro indistinta generalita', come nel caso di specie. Il Tribunale ha assolto gli imputati anche dal reato di diffamazione "perche' il fatto non costituisce reato", configurandosi, nel caso di specie, un' ipotesi di legittimo esercizio del diritto di liberta' religiosa e di relativa critica. L' A. approfondisce il tema della tutela penale delle confessioni acattoliche, partendo dalla verifica dell' interpretazione dell' art. 403 c.p. operata dal Tribunale, alla luce anche delle modifiche normative intervenute nei rapporti tra Stato e Chiesa. Esamina altresi' il contenuto ed i limiti del diritto di critica religiosa per valutare se e in quale misura il suo esercizio possa scriminare il reato di diffamazione.
art. 403 c.p. art. 406 c.p. art. 595 c.p.



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