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201049
IDG931500696
93.15.00696 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Catagna Marco
Legge 28 luglio 1988, n. 331: problemi di rito transitorio
Nota a decr. Trib. Perugia 11 ottobre 1991
Foro pad., an. 47 (1992), fasc. 1, pt. 1, pag. 88-89
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4410
Il Tribunale, riunito in pubblica udienza collegiale per deliberare in ordine alla domanda di modificazione delle condizioni di separazione proposta con atto di citazione antecedentemente all' entrata in vigore della l. 331/1988, priva di norme transitorie, ha disposto l' immediata conversione del rito ordinario in rito camerale, e si e' pertanto pronunciato con decreto emesso in camera di consiglio. Il provvedimento poggia sulla regola "tempus regit actum", che nel caso di specie si traduce nell' immediata applicazione della nuova norma processuale civile ad un giudizio gia' promosso e pendente, con salvezza degli atti precedentemente compiuti e trasformazione del rito ordinario in rito camerale. La soluzione adottata appare corretta, sostiene l' A., in quanto idonea a dare puntuale applicazione al principio sancito dall' art. 11 delle preleggi.
art. 1 l. 29 luglio 1988, n. 331 art. 710 c.p.c. art. 11 disp. prel. c.c.



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