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201083
IDG931500730
93.15.00730 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carusi Donato
Separazione giudiziale, "iuris-dictio" e "obiter dicta"
Nota a Trib. Modena 18 aprile 1991
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 11, pt. 1B, pag. 631-636
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4410; D30127
Secondo la massima di cui alla sentenza annotata "al coniuge che, conducendo con se' i figli minori, ha abbandonato la casa familiare va addebitata, in mancanza di prova di comportamenti intollerabili dell' altro coniuge, la separazione giudiziale. In caso di separazione giudiziale addebitata ad uno dei coniugi, i figli vanno affidati all' altro coniuge se questi e' in grado di assisterli adeguatamente". L' A. sottopone a critica la sentenza, con particolare riferimento agli "obiter dicta" di cui alla motivazione e per quel che riguarda il merito.
art. 151 c.c. art. 155 c.c.



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