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201085
IDG931500732
93.15.00732 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzarra Assunta
Sulla motivazione immediata delle ordinanze "de libertate"
Nota a Cass. sez. VI pen. 13 dicembre 1991
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 11, pt. 2, pag. 651-656
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6226; D63
Viene esaminato il problema della legittimita' del provvedimento che, applicando una misura cautelare contestualmente alla decisione di merito, ne rimandi la motivazione al deposito della sentenza. Da alcune pronunce e' stato ritenuto legittimo l' operato del giudice che non adempia immediatamente all' obbligo di motivazione, da altre e' stato censurato. La sentenza in esame ha affermato l' obbligo del giudice di motivare immediatamente l' ordinanza nel caso in cui, contestualmente alla sentenza di condanna, provveda in ordine allo "status libertatis". Il termine entro cui proporre l' impugnazione avverso tale ordinanza, comunicata oralmente in udienza unitamente al dispositivo della sentenza, comincia a decorrere da quella lettura.
art. 292 c.p.p. art. 299 comma 2 c.p.p. art. 309 c.p.p. art. 310 c.p.p.



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