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201176
IDG930600823
93.06.00823 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Perdita dell' elettorato attivo per fallimento
Osservazione a Cass. 3 settembre 1992, n. 10177
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 12, pt. 1, pag. 2989-2990
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31316; D04300
L' A. richiama brevemente pronunce giurisprudenziali e orientamenti dottrinali sul tema dell' incapacita' del fallito di esercitare l' elettorato attivo, distinguendo il regime anteriore da quello successivo alla l. 15/1992, di modifica dell' art. 2 l. 223/1967. La norma, nella nuova formulazione, viene correttamente interpretata dalla pronuncia in epigrafe nel senso che, per la cancellazione dalle liste elettorali di coloro che sono stati dichiarati falliti, non occorre che la sentenza dichiarativa di fallimento sia passata in giudicato.
art. 16 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 18 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 42 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 2 d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 art. 32 d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223 art. 1 l. 16 gennaio 1992, n. 15
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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