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201185
IDG930600832
93.06.00832 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pinto Gian Luca
Sul requisito della forma scritta per l' apposizione del termine ai contratti di lavoro agricolo
Nota a Cass. 11 aprile 1992, n. 4432
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 12, pt. 1, pag. 3060-3062
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9127; D74412
La pronuncia della Cassazione consente all' A. di affrontare il problema se la l. 83/1970 abbia implicitamente parzialmente abrogato la l. 230/1962 con riferimento ai rapporti di lavoro agricolo, sancendo cosi' il principio che il rapporto di lavoro agricolo e' generalmente e prevalentemente di durata, mentre l' indicazione di durata a tempo indeterminato e' solo ammessa, quando sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire, e che e' quindi consentita la valida stipulazione di un contratto a tempo determinato senza che l' apposizione del termine debba risultare da atto scritto. L' A. condivide la pronuncia, che non ha ritenuto che la l. 83/1970 abbia parzialmente abrogato la l. 230/1962. Non risulta superato pero', afferma l' A., il contrasto normativo esistente tra le due disposizioni, nonche' con la vigente disciplina sindacale del rapporto di lavoro a tempo determinato e delle "assunzioni per fase lavorativa".
art. 1 l. 18 aprile 1962, n. 230 art. 11 l. 11 marzo 1970, n. 83
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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