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201187
IDG930600834
93.06.00834 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pizzoferrato Alberto
Oneri procedurali e licenziamento disciplinare: un' ulteriore conferma da parte della Cassazione
Nota a Cass. 21 dicembre 1992, n. 13829
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 12, pt. 1, pag. 3088-3091
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702
L' A. ripercorre brevemente le posizioni assunte dalla giurisprudenza sul tema del licenziamento disciplinare e delle "necessitate" modalita' della sua inflizione, in particolare per quanto riguarda il requisito della immediatezza della contestazione degli addebiti e della comminazione del provvedimento disciplinare. La pronuncia in epigrafe s' inserisce nell' orientamento ormai consolidato fin dagli anni '80 che ha accolto la tesi della natura c.d. ontologica del licenziamento disciplinare. Di particolare interesse la posizione assunta dalla Cassazione nella sentenza annotata per quanto riguarda il contenuto della comunicazione dei motivi che, secondo un orientamento che va consolidandosi, puo' essere assolto dal datore di lavoro attraverso il richiamo a fatti addebitati nell' antecedente lettera di contestazione.
art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2106 c.c. art. 360 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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