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201255
IDG930600902
93.06.00902 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiacchieroni Alessandra
La qualificazione giuridica dell' opzione economica del lavoratore illegittimamente licenziato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 1992
Nota a C. Cost. 4 marzo 1992, n. 81 ord. Pret. Varese 18 giugno 1991
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 98-10
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D763
Secondo l' ordinanza di rimessione la facolta' del lavoratore di optare per una somma di denaro, l' indennita' sostitutiva, in luogo della reintegrazione, come previsto dall' art. 1 comma 5 l. 108/1990, di modifica dell' art. 18 comma 5 l. 300/1970, rappresenterebbe un ingiustificato trattamento di favore del lavoratore licenziato rispetto al lavoratore dimissionario per giusta causa. La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L' A. approfondisce il tema richiamando le posizioni della dottrina, fra le quali la Corte Costituzionale sembra avere accolto quella che ravvisa nella disposizione esaminata un' ipotesi di obbligazione con facolta' alternativa dal lato del creditore.
art. 18 comma 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 1 comma 5 l. 11 maggio 1990, n. 108
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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