| 201263 | |
| IDG930600910 | |
| 93.06.00910 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Chieco Pasquale
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| Il difficile rapporto tra parita' di trattamento ed autonomia
collettiva ed individuale: qualche osservazione
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| Nota a Cass. sez. lav. 22 gennaio 1991, n. 546
Cass. sez. lav. 6 novembre 1990, n. 10648
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag.
221-230
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D744; D74400
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| Le sentenze in commento riguardano la questione della parita' di
trattamento dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 103/1989.
La sentenza n. 546/1991 cassa la sentenza impugnata, che aveva
escluso la spettanza al personale avventizio assunto con contratto a
tempo determinato da un' impresa esercente servizio pubblico di
trasporto, di un compenso "pro tempore", previsto per il solo
personale di ruolo da una clausola di un accordo aziendale. La
sentenza n. 10648/1990, invece, riconosce la legittimita' della
limitazione ai soli lavoratori ancora in servizio delle maggiorazioni
retributive riconosciute da un contratto successivo, con effetto
retroattivo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio alla data
del nuovo contratto, ma in servizio nel periodo dell' efficacia
retroattiva del nuovo contratto. L' A. propone alcune considerazioni
su varie questioni emerse dal dibattito sul principio di parita' di
trattamento nel rapporto di lavoro e sulle applicazioni fattene dalla
giurisprudenza.
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| art. 3 Cost.
art. 36 Cost.
art. 37 Cost.
art. 5 comma 1 l. 18 aprile 1962, n. 230
C. Cost. 9 marzo 1989, n. 103
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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