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201263
IDG930600910
93.06.00910 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chieco Pasquale
Il difficile rapporto tra parita' di trattamento ed autonomia collettiva ed individuale: qualche osservazione
Nota a Cass. sez. lav. 22 gennaio 1991, n. 546 Cass. sez. lav. 6 novembre 1990, n. 10648
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 221-230
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D744; D74400
Le sentenze in commento riguardano la questione della parita' di trattamento dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 103/1989. La sentenza n. 546/1991 cassa la sentenza impugnata, che aveva escluso la spettanza al personale avventizio assunto con contratto a tempo determinato da un' impresa esercente servizio pubblico di trasporto, di un compenso "pro tempore", previsto per il solo personale di ruolo da una clausola di un accordo aziendale. La sentenza n. 10648/1990, invece, riconosce la legittimita' della limitazione ai soli lavoratori ancora in servizio delle maggiorazioni retributive riconosciute da un contratto successivo, con effetto retroattivo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio alla data del nuovo contratto, ma in servizio nel periodo dell' efficacia retroattiva del nuovo contratto. L' A. propone alcune considerazioni su varie questioni emerse dal dibattito sul principio di parita' di trattamento nel rapporto di lavoro e sulle applicazioni fattene dalla giurisprudenza.
art. 3 Cost. art. 36 Cost. art. 37 Cost. art. 5 comma 1 l. 18 aprile 1962, n. 230 C. Cost. 9 marzo 1989, n. 103
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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