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Documento


201270
IDG930600917
93.06.00917 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Recchi Paolo
Giudici agrari bergamaschi: gli accordi in deroga sono, o dovrebbero essere, una cosa seria
Nota a Trib. Bergamo sez. agr. 22 marzo 1991 Trib. Bergamo sez. agr. 7 novembre 1990
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 331-334
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914
Evidenziate le finalita' degli accordi in deroga come previsti dall' art. 45 l. 203/1982, l' A. solleva critiche alle sentenze in rassegna sotto diversi profili: perche' vi si stabilisce che gli accordi in questione possono essere redatti e provati anche oralmente; perche' vi si afferma che l' assistenza puo' essere prestata anche al solo concessionario e puo' essere limitata alla fase di trattative precedente l' effettiva stipulazione; perche' infine viene riconosciuta piena validita' ad una clausola risolutiva espressa contenuta in un preteso accordo in deroga e relativa alla morosita' dell' affittuario (quando sia protratta per piu' di 90 giorni).
art. 45 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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