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201278
IDG930600925
93.06.00925 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lambertucci Pietro
Sul divieto per l' imprenditore di indire il referendum tra i dipendenti
Nota a Pret. Teramo 10 dicembre 1991
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 525-526
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D71134; D762; D451
La sentenza in commento riconferma il carattere antisindacale, sanzionabile ai sensi dell' art. 28 l. 300/1970, dell' iniziativa del datore di lavoro di convocazione di un referendum in merito all' ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo aziendale. La disciplina dell' istituto e' dettata dall' art. 21 l. 300/1970 e affida il potere di indizione congiuntamente a tutte le rappresentanze aziendali. Nella fattispecie, l' iniziativa referendaria del datore era stata fatta propria dal consiglio unitario di fabbrica del quale, pero', non facevano parte tutte le rappresentanze sindacali aziendali costituite nell' impresa.
art. 21 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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