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Documento


201293
IDG930600940
93.06.00940 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caro Michele
Ancora sui comportamenti del lavoratore incompatibili col suo stato di malattia
Nota a Cass. sez. lav. 20 settembre 1991, n. 9803
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 678-679
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700
Un lavoratore, rimasto assente dal lavoro per circa 4 mesi a causa di un infortunio all' occhio destro occorsogli durante una partita di calcio, partecipo', durante l' ultimo periodo di malattia, ad un torneo nazionale della stessa disciplina sportiva. La Corte non ha ravvisato in quel comportamento una giusta causa di licenziamento, ma solo un giustificato motivo. Pur avendo svolto, in pendenza di malattia, un' attivita' incompatibile con la propria infermita' e quindi tale da pregiudicare la possibilita' di guarigione, la Cassazione ha considerato nel caso specifico l' assenza di precedenti disciplinari e che si trattava di un' attivita' ludica e non speculativa. L' A., tuttavia, si chiede se il vero motivo della legittimita' del licenziamento, come accade in numerosi casi, sia stata la convinzione inespressa del giudice che l' impedimento non era tale da giustificare l' astensione dal lavoro.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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