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201301
IDG930600948
93.06.00948 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ichino Pietro
Limitate, non drasticamente vietate, le clausole di elasticita' del "part-time" ad opera della Corte Costituzionale
Nota a C. Cost. 11 maggio 1992, n. 210
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 731-733
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D771; D7441
Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale corregge l' orientamento giurisprudenziale ed amministrativo favorevole alla legittimita' delle clausole di determinazione elastica dell' orario del contratto di lavoro a tempo parziale. Tuttavia, non sembra che siano drasticamente vietate tali clausole. E' vietata la variabilita' "ad libitum" del datore della prestazione di lavoro. Per quanto riguarda gli effetti, la nullita' della clausola non travolge l' intero contratto e neppure ne produce la conversione automatica in contratto di lavoro a tempo pieno. Approfondimento della questione come risolta dalla Corte Costituzionale, ed esame del problema relativo alla determinazione della durata e della distribuzione della prestazione a seguito della dichiarazione di nullita' della pattuizione scritta da parte del giudice per difetto di riferimento a "coordinate temporali predeterminate o predeterminabili" come affermato dalla Corte Costituzionale.
art. 5 comma 2 l. 19 dicembre 1984, n. 863 art. 2126 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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