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201304
IDG930600951
93.06.00951 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mariani Michele
Il risarcimento del danno biologico al lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale, con particolare riferimento ai criteri di valutazione
Nota a Pret. Livorno 27 febbraio 1991 Pret. Parma 31 marzo 1992
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 813-827
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7013; D0411
Secondo la sentenza del Pretore di Livorno, nel caso di malattiva da lavoro, il risarcimento per danno biologico dovuto al lavoratore dal datore, quando questi sia da intendersi civilmente responsabile della malattia medesima, risulta dalla differenza, ragguagliata percentualmente al grado di invalidita' accertata, tra la capitalizzazione della retribuzione mensile e la capitalizzazione della rendita corrisposta dall' INAIL. L' A. fa il punto sulla questione del rapporto fra trattamento INAIL e risarcimento del danno alla persona, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale in materia. Ritiene non del tutto condivisibile la sentenza del Pretore di Livorno. Appare preferibile, ancorche' non del tutto convincente, la sentenza del Pretore di Parma, che limita la liquidazione del danno biologico "solo" per le voci diverse dalla capacita' di lavoro generica.
art. 32 Cost. d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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