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201309
IDG930600956
93.06.00956 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Avio Alberto
Il lavoro del propagandista della Chiesa Avventista del VII giorno
Nota a Cass. sez. lav. 29 ottobre 1991, n. 11504
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 860-861
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9417; D945; D3171; D3178
L' attivita' di promozione di abbonamenti a riviste e la vendita di libri, anche se rientranti in un quadro piu' generale di attivita' religiosa, puo' configurarsi come un' attivita' di rappresentanza e/o puo' essere svolta in esecuzione di un negozio assimilabile al contratto estimatorio. Cosi' ha affermato la Corte di Cassazione, risolvendo il caso di specie che trattava di "colportatore accreditato" dell' Unione italiana delle Chiese Avventiste del VII giorno, il quale, oltre alla propaganda religiosa e all' evangelizzazione, promuove la vendita e la diffusione di libri, pubblicazioni e periodici della casa editrice "L' Araldo della Verita'", traendone un utile economico diretto. L' A. esamina la questione, ricordando che, nel frattempo, l' Intesa fra Stato e Chiesa Avventista del VII giorno, sulla cui base e' stata emanata la l. 516/1988, ha dettato la disciplina sui "colportatori" quali venditori ambulanti.
art. 5 comma 2 l. 22 novembre 1988, n. 516 art. 1556 c.c. art. 1742 c.c. art. 1752 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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