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201311
IDG930600958
93.06.00958 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caro Michele
Divieto di licenziamento per compiuto comporto e mansioni assegnate all' invalido
Nota a Trib. Roma 18 luglio 1991
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 878-880
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D730; D7446
Secondo il principio affermato dalla sentenza annotata "il lavoratore invalido puo' essere licenziato per compiuto comporto laddove la colpa del datore nella causazione della malattia debba escludersi, mancando la prova dell' adibizione dell' individuo stesso a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche". L' A. approfondisce la questione, richiamando la giurisprudenza che afferma la detraibilita' del periodo di comporto dei giorni di assenza per malattia causata da mansioni incompatibili con lo stato di invalidita'. Nel caso deciso, pero', il Tribunale, escluso il nesso causale tra insorgenza ed aggravamento della malattia (e conseguenti assenze) e condizioni di lavoro, ha ritenuto legittimo il licenziamento per superamento del periodo contrattuale di comporto.
art. 10 l. 2 aprile 1968, n. 482 art. 20 l. 2 aprile 1968, n. 482 art. 2087 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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