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Documento


201314
IDG930600961
93.06.00961 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Angelini Luciano
Variazione unilaterale della distribuzione dell' orario di lavoro e tutela degli interessi del prestatore
Nota a Pret. Parma 1 giugno 1991
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 903-907
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7441
Il caso deciso riguarda una dipendente che, dopo aver lavorato per 20 anni come addetta alla produzione, in base a turni continuativi stabiliti dall' azienda, si era vista assegnare, unica fra tutti gli operai, un orario di lavoro spezzato, a cui erano normalmente adibiti i soli addetti alla manutenzione e gli impiegati. Questa differente attribuzione di turni, giustificata dall' azienda con generiche "ragioni tecnico-organizzative", era stata adottata dopo la dichiarazione della lavoratrice di voler continuare a prestare la propria attivita' fino al compimento degli stessi limiti d' eta' previsti per gli uomini. La sentenza ha ritenuto illegittima la variazione dell' orario operata unilateralmente dall' imprenditore, in quanto la lavoratrice avrebbe acquisito il diritto a continuare la medesima turnazione in base ad una clausola pattiziamente tacita "per facta concludentia", la cui modificazione avrebbe richiesto un accordo fra le parti.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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