| 201314 | |
| IDG930600961 | |
| 93.06.00961 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Angelini Luciano
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| Variazione unilaterale della distribuzione dell' orario di lavoro e
tutela degli interessi del prestatore
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| Nota a Pret. Parma 1 giugno 1991
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| Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 903-907
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7441
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| Il caso deciso riguarda una dipendente che, dopo aver lavorato per 20
anni come addetta alla produzione, in base a turni continuativi
stabiliti dall' azienda, si era vista assegnare, unica fra tutti gli
operai, un orario di lavoro spezzato, a cui erano normalmente adibiti
i soli addetti alla manutenzione e gli impiegati. Questa differente
attribuzione di turni, giustificata dall' azienda con generiche
"ragioni tecnico-organizzative", era stata adottata dopo la
dichiarazione della lavoratrice di voler continuare a prestare la
propria attivita' fino al compimento degli stessi limiti d' eta'
previsti per gli uomini. La sentenza ha ritenuto illegittima la
variazione dell' orario operata unilateralmente dall' imprenditore,
in quanto la lavoratrice avrebbe acquisito il diritto a continuare la
medesima turnazione in base ad una clausola pattiziamente tacita "per
facta concludentia", la cui modificazione avrebbe richiesto un
accordo fra le parti.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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