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201315
IDG930600962
93.06.00962 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cavaggioni Marina
Sulla derogabilita' del divieto di lavoro nel settimo giorno
Nota a Cass. sez. lav. 23 dicembre 1991, n. 13895
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 908-912
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7442
Il Sindaco di Bologna aveva autorizzato due grandi magazzini di vendita al dettaglio all' apertura anche nelle domeniche del 15 e 22 dicembre, sospendendo il riposo domenicale e la chiusura obbligatori del giovedi' pomeriggio. Il provvedimento incideva sul diritto delle lavoratrici al riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica o, nel caso di lavoro domenicale nel giorno successivo, secondo quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le questioni affrontate dalla Corte sono due: la prima riguarda la sussistenza e l' attualita' dell' interesse delle lavoratrici ad agire per l' accertamento degli obblighi del datore in tema di riposo; la seconda riguarda la periodicita' del riposo settimanale, nell' ipotesi di lavoro domenicale autorizzato dalla pubblica autorita'. Riguardo alla prima questione, la Corte ha risposto positivamente; riguardo alla seconda, ha risposto che la periodicita' del riposo settimanale deve sempre rispettare il rapporto di un giorno di riposo di 24 ore consecutive ogni 6 giornate lavorative, a meno che non vi sia una differente specifica previsione legislativa. L' A. approfondisce la seconda questione alla luce di dottrina e giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale.
art. 36 Cost. l. 22 febbraio 1934, n. 370 l. 28 luglio 1971, n. 558 art. 2109 c.c. C. Cost. 15 dicembre 1967, n. 150
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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