| 201315 | |
| IDG930600962 | |
| 93.06.00962 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cavaggioni Marina
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| Sulla derogabilita' del divieto di lavoro nel settimo giorno
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| Nota a Cass. sez. lav. 23 dicembre 1991, n. 13895
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| Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 908-912
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7442
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| Il Sindaco di Bologna aveva autorizzato due grandi magazzini di
vendita al dettaglio all' apertura anche nelle domeniche del 15 e 22
dicembre, sospendendo il riposo domenicale e la chiusura obbligatori
del giovedi' pomeriggio. Il provvedimento incideva sul diritto delle
lavoratrici al riposo settimanale normalmente coincidente con la
domenica o, nel caso di lavoro domenicale nel giorno successivo,
secondo quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le questioni affrontate dalla Corte sono due: la prima riguarda la
sussistenza e l' attualita' dell' interesse delle lavoratrici ad
agire per l' accertamento degli obblighi del datore in tema di
riposo; la seconda riguarda la periodicita' del riposo settimanale,
nell' ipotesi di lavoro domenicale autorizzato dalla pubblica
autorita'. Riguardo alla prima questione, la Corte ha risposto
positivamente; riguardo alla seconda, ha risposto che la periodicita'
del riposo settimanale deve sempre rispettare il rapporto di un
giorno di riposo di 24 ore consecutive ogni 6 giornate lavorative, a
meno che non vi sia una differente specifica previsione legislativa.
L' A. approfondisce la seconda questione alla luce di dottrina e
giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale.
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| art. 36 Cost.
l. 22 febbraio 1934, n. 370
l. 28 luglio 1971, n. 558
art. 2109 c.c.
C. Cost. 15 dicembre 1967, n. 150
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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