Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


201318
IDG930600965
93.06.00965 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Conte Maurizio
Sospensione della prestazione e mora del creditore
Nota a Cass. sez. lav. 3 ottobre 1991, n. 10298
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 928-934
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D746; D7440; D7124; D305302
Secondo la sentenza in esame, le crisi di mercato, quali il calo delle commesse o le crisi economiche, non integrano impossibilita' sopravvenuta che giustifichi il rifiuto del datore di accettare la prestazione lavorativa. La sentenza, discostandosi dall' orientamento giurisprudenziale prevalente che giustifica la tutela del debitore della prestazione divenuta impossibile per fatto del creditore con richiamo all' art. 1463 c.c., ha individuato la soluzione con esclusivo riferimento all' art. 1207 c.c. Con la seconda massima, la Cassazione afferma che le organizzazioni sindacali non hanno, di norma, poteri di rappresentanza legale degli iscritti, ne' poteri di disposizione dei diritti soggettivi quesiti. Dichiara pertanto nulla la clausola collettiva di esonero dall' obbligo retributivo in caso di sospensione del lavoro disposta unilateralmente dal datore. Approfondimento delle questioni da parte dell' A., attraverso ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.
art. 1207 c.c. art. 1463 c.c. art. 2077 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati