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201333
IDG930600980
93.06.00980 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tullini Patrizia
Conciliazione stragiudiziale ed effettivita' dell' assistenza sindacale
Nota a Cass. sez. lav. 22 ottobre 1991, n. 11167
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 1038-1052
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74491; D765
Secondo la prima massima della sentenza annotata, le rinunce e transazioni in sede di conciliazione sindacale sono inoppugnabili a condizione che alla stipulazione partecipi il sindacato di fiducia del lavoratore. La seconda massima afferma che le dimissioni del lavoratore non sono inoppugnabili ex art. 2113 c.c., salvo che siano inserite in una piu' ampia transazione su diritti nascenti da norme inderogabili. L' A. approfondisce la questione alla luce del dibattito sul fondamento giuridico e sui limiti dell' inoppugnabilita' di questa forma compositiva delle controversie individuali di lavoro.
art. 2113 c.c. art. 410 c.p.c. art. 411 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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