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Documento


201387
IDG930601034
93.06.01034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Scioglimento del contratto in sede fallimentare e suoi effetti sostanziali
Nota a Cass. 7 marzo 1972, n. 2772
Dir. fall., an. 67 (1992), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 934-937
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31352; D30613
La Corte di Cassazione afferma, con la sentenza in epigrafe, che "in caso di scioglimento del contratto, a seguito di scelta del curatore, il rapporto viene ad essere paralizzato con effetto sostanziale assoluto e definitivo e non solo ai fini del fallimento". La nota commenta quanto affermato dalla Suprema Corte, soprattutto per quanto riguarda i poteri del curatore in relazione allo scioglimento dei contratti.
art. 1420 c.c. art. 1421 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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