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Documento


201392
IDG930601039
93.06.01039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cocchiara Alessandra
Sequestro giudiziario e fallimento: non e' convalidabile dopo la chiusura del fallimento
Nota a Trib. S. Maria Capua Vetere 19 ottobre 1991
Dir. fall., an. 67 (1992), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 1134-1148
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31365; D44020
La sentenza in nota afferma che "e' inammissibile e, quindi, non e' da convalidare il sequestro giudiziario concesso contro il fallito ancorche' quest' ultimo, al momento della decisione sulla convalida, abbia riacquistato la capacita' processuale a seguito dell' omologazione del concordato fallimentare". L' A. richiama sinteticamente l' iter argomentativo seguito dal Tribunale e incentra il proprio commento sull' affermata inammissibilita' del sequestro giudiziario in pendenza di procedure concorsuali.
art. 26 l. fall. art. 51 l. fall. art. 266 l. fall. art. 15 disp. prel. c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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