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201567
IDG931001214
93.10.01214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mosconi Giorgio
L' art. 57 comma 1 e prima parte della legge 413/91: gli effetti ed i principi, i propositi e gli spropositi
Rass. mens. imp., an. 8 (1992), fasc. 8-9, pag. 1010-1014
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2195; D2191; D538
La norma di cui all' art. 57 l. 413/1991, creata per chiudere definitivamente i procedimenti di condono ex l. 516/1982, suscita notevoli perplessita' la' dove si proceda alla sua esegesi. La norma lascia aperta l' ipotesi che il liquidatore dei condoni si trovi di fronte ad impegni non assunti.
art. 32 l. 7 agosto 1982, n. 516 art. 57 l. 30 dicembre 1991, n. 413
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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