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Documento


201634
IDG931201281
93.12.01281 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caputi Jambrenghi M.T. Paola
Note sul regime giuridico dei fari
Foro amm., an. 68 (1992), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 1807-1824
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D13000; D13002; D9314
La vicenda dell' attentato dinamitardo che nel 1989 distrusse il piccolo faro di S. Domino delle Tremiti -oltre a suscitare un caso giudiziario caratterizzato dalla quaestio non priva di interesse sulla appartenenza demaniale militare o marittima dei fari- ha richiamato l' attenzione del legislatore sulla natura del servizio pubblico reso dai fari: con la l. 131/1990, infatti, e' stata innovata ab imis la disciplina del segnalamento marittimo. Dopo aver dedicato un breve cenno alla disciplina dei fari precedente l' istituzione del Ministero della Marina Mercantile (1946), si propongono considerazioni critiche sui punti d' arrivo della normativa successiva. In particolare ci si riferisce all' art. 29 c. nav. che classifica come pertinenze le costruzioni realizzate entro i limiti del demanio marittimo e che pertanto risulta inadeguato per l' individuazione del regime giuridico del bene che si trovi fuori dai limiti del demanio marittimo. Anzi, con la novella del 1990 si e' messa in luce la tendenza a costituire delle vere e proprie "riserve di attivita'" in favore del Ministero della Difesa con la conseguenza di favorire l' attrazione nell' orbita militare del sistema dei fari e segnalamenti marittimi. Senonche', un' analisi ricostruttiva orientata sulle rationes di pubblicita' dei beni pone in luce l' imprescindibile legame tra bene pubblico e tipo di utilita' da esso resa: muovendo da tale risultato della ricerca, l' A. conclude che tra gli immobili demaniali possa instaurarsi un rapporto di pertinenza, anche in assenza di contiguita' fisica, ogniqualvolta sussista tra gli stessi e secondo le norme che li riguardano, una relazione di servizio. E' questo l' unico motivo giuridicamente corretto per l' individuazione dei "limiti del demanio marittimo": applicandolo, il faro "torna" tra le pertinenze marittime pur se -apparentemente- esterno al perimetro demaniale.
l. 25 maggio 1990, n. 131 art. 29 c. nav.
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