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201690
IDG931501432
93.15.01432 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
Sulla remunerazione del giudice onorario
Nota a Trib. Potenza 27 marzo 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 26-29
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02305; D1431
Con riferimento al caso particolare di un vice Pretore onorario reggente, al quale era stata negata l' indennita' di reggenza perche' ex funzionario statale collocato anticipatamente in pensione coi benefici combattentistici, si critica la sentenza del Tribunale che riconosceva allo stesso un importo pari all' indennita' non conseguita, a titolo di arricchimento senza causa. Si esclude, infatti, nel caso in esame, sia che lo Stato fosse locupletato, sia che la locupletazione fosse senza causa, dal momento che il mancato pagamento dell' indennita' era disposto per legge; si esclude altresi' l' impoverimento del privato, non ravvisabile nella mancata realizzazione di una speranza di guadagno; si rileva che, nel caso in esame, l' azione di arricchimento aveva conseguito il risultato di aggirare un divieto di legge; si osserva infine che l' arricchimento avrebbe potuto essere riconosciuto solo nella minor somma tra cio' che lo Stato aveva risparmiato, non pagando l' indennita' di reggenza, e cio' che lo Stato avrebbe speso se il Pretore titolare assente fosse stato sostituito da altro magistrato professionale inviato in missione, anziche' dal vice Pretore onorario.
l. 24 maggio 1970, n. 336 art. 6 d.l. 8 luglio 1974, n. 261 l. 14 agosto 1974, n. 355 d.lg. 28 luglio 1989, n. 273 art. 2041 c.c.



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