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201691
IDG931501433
93.15.01433 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianco Rosanna
Sul criterio distintivo della competenza a concedere misure cautelari a tutela di invenzioni industriali brevettate
Nota a ord. Pret. Genova 23 marzo 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 31-35
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4022; D44022; D311320
Effettuato un breve excursus sulla disciplina in materia di brevetti per invenzioni industriali e sulla critica costantemente apportatale dalla dottrina che le imputa di mancare di sistematicita', viene affrontato l' aspetto relativo all' individuazione della competenza a concedere la tutela cautelare stante che l' art. 81 r.d. 1127/1939 compie un generico riferimento al presidente del Tribunale o al Pretore senza fornire alcun elemento scriminante. Il criterio distintivo viene individuato attraverso l' estensione analogica rispetto a due altri istituti cautelari quali l' accertamento tecnico preventivo e il sequestro giudiziario i quali stabiliscono il principio per cui competente a conoscere della misura cautelare e' il giudice del merito con applicazione quindi delle generiche regole sulla competenza per valore. L' estensione di questo criterio comporta pero' di fatto che raramente l' istanza possa essere rivolta al Pretore perche' il valore in materia di brevetti per invenzioni industriali sara' nella maggior parte dei casi o indeterminabile o comunque superiore a quello di spettanza del Pretore. Questa circostanza puo' apportare come conseguenza un ricorso al provvedimento cautelare atipico di cui all' art. 700 c.p.c. per consentire di adire un organo, come il Pretore, che viene costantemente preferito dai difensori e l' elezione di un rito cui si ricorre spesso immotivatamente pur in presenza di una disciplina completa di tutela cautelare quale quella offerta, nel caso di specie, dalla legislazione sui brevetti per invenzioni industriali.
r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 r.d. 5 febbraio 1940, n. 244 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 art. 700 c.p.c.



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