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| IDG931501433 | |
| 93.15.01433 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bianco Rosanna
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| Sul criterio distintivo della competenza a concedere misure cautelari
a tutela di invenzioni industriali brevettate
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| Nota a ord. Pret. Genova 23 marzo 1992
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 31-35
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4022; D44022; D311320
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| Effettuato un breve excursus sulla disciplina in materia di brevetti
per invenzioni industriali e sulla critica costantemente apportatale
dalla dottrina che le imputa di mancare di sistematicita', viene
affrontato l' aspetto relativo all' individuazione della competenza a
concedere la tutela cautelare stante che l' art. 81 r.d. 1127/1939
compie un generico riferimento al presidente del Tribunale o al
Pretore senza fornire alcun elemento scriminante. Il criterio
distintivo viene individuato attraverso l' estensione analogica
rispetto a due altri istituti cautelari quali l' accertamento tecnico
preventivo e il sequestro giudiziario i quali stabiliscono il
principio per cui competente a conoscere della misura cautelare e' il
giudice del merito con applicazione quindi delle generiche regole
sulla competenza per valore. L' estensione di questo criterio
comporta pero' di fatto che raramente l' istanza possa essere rivolta
al Pretore perche' il valore in materia di brevetti per invenzioni
industriali sara' nella maggior parte dei casi o indeterminabile o
comunque superiore a quello di spettanza del Pretore. Questa
circostanza puo' apportare come conseguenza un ricorso al
provvedimento cautelare atipico di cui all' art. 700 c.p.c. per
consentire di adire un organo, come il Pretore, che viene
costantemente preferito dai difensori e l' elezione di un rito cui si
ricorre spesso immotivatamente pur in presenza di una disciplina
completa di tutela cautelare quale quella offerta, nel caso di
specie, dalla legislazione sui brevetti per invenzioni industriali.
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| r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
r.d. 5 febbraio 1940, n. 244
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
art. 700 c.p.c.
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