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Documento


201694
IDG931501335
93.15.01335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cipriani Franco
L' agonia del pubblico ministero nel processo civile
Nota a C. Cost. 9 novembre 1992, n. 416 Cass. sez. I civ. 6 ottobre 1992, n. 10981 Cass. sez. I civ. 23 giugno 1992, n. 7686
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 12-21
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D403; D4410; D4413; D423
La sentenza della Corte Costituzionale dichiara l' illegittimita' dell' art. 710 c.p.c., anche nel testo novellato dalla l. 331/1988, nella parte in cui non prevede l' intervento obbligatorio del P.M. nei giudizi per la modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione e riguardanti la prole. L' A. analizza criticamente i principi contenuti nelle massime delle sentenze della Cassazione in epigrafe ed affronta il tema della presenza del P.M. nel processo civile giungendo alla conclusione che, a parte i casi nei quali esercita l' azione civile nell 'interesse pubblico, il P.M. dovrebbe stare fuori dal processo civile, essendo l' interesse pubblico piu' che tutelato dal giudice.
art. 13 l. 6 marzo 1987, n. 74 art. 1 l. 29 luglio 1988, n. 331 art. 70 c.p.c. art. 71 c.p.c. art. 397 c.p.c. art. 710 c.p.c. art. 125 c.c.



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