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Documento


201699
IDG931501341
93.15.01341 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nistico' Fausto
Prescrizione e malattie professionali
Osservazione a Cass. sez. lav. 27 agosto 1992, n. 9888
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 119-121
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7013; D761
La Cassazione conferma il principio secondo il quale la prescrizione prevista ai sensi dell' art. 112 d.p.r. 1124/1965 non puo' essere interrotta che dalla proposizione del ricorso introduttivo e nessuna rilevanza interruttiva puo' essere attribuita ad atti di costituzione in mora. Tale regime di prescrizione investe anche l' azione promossa dall' erede. Il regime prescrizionale di cui all' art. 112 cit. e' da ritenersi conforme ai principi costituzionali. L' A. approfondisce le problematiche alla luce della giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale, evidenziando la necessita' di una razionalizzazione del sistema.
art. 112 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124



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