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201700
IDG931501342
93.15.01342 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cosentino N.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 9 giugno 1992, n. 7100
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 133-137
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D304122
Secondo l' A. la sentenza in epigrafe rafforza l' orientamento secondo cui presupposto di applicazione della disciplina dei rapporti fra il proprietario e il terzo che ha costruito su suolo altrui con materiali propri ai sensi dell' art. 936 c.c. e' il conseguimento di un concreto vantaggio da parte del proprietario stesso. Il terzo ha diritto all' indennizzo se vi e' stata l' accessione della costruzione al suolo e la sua ritenzione da parte del proprietario, afferma la sentenza, a condizione che l' opera arrechi al fondo un aumento di valore. Nella specie, si e' negato che il diritto all' indennizzo sia escluso dal contributo dato dal proprietario, in qualita' di socio, alle spese sostenute dalla societa' che ha eseguito le opere per esigenze sociali. Richiami alla giurisprudenza e alla dottrina relativamente all' ambito di operativita' della norma
art. 936 c.c.



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