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201705
IDG931501347
93.15.01347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rossi R.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 4 gennaio 1992, n. 14
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 202-204
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651; D3080
La sentenza si allinea al prevalente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale "la prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, prevista dall' art. 2952 comma 2 c.c., trova applicazione non solo per quelli espressamente pattuiti nel contratto di assicurazione, ma anche per quelli disciplinati dalla legge in diretto collegamento con la regolamentazione negoziale; pertanto, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il diritto di rivalsa dell' assicuratore verso il proprio assicurato, previsto dall' art. 18 comma 2 l. 990/1969, si configura come diritto di regresso che deriva dal contratto di assicurazione, con la conseguenze che si prescrive nel termine di un anno". La sentenza infatti afferma che "il diritto di rivalsa dell' assicuratore r.c.a. verso l' assicurato si prescrive nel termine di un anno dal verificarsi dell' evento pregiudizievole".
art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 2952 c.c.



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