| 201705 | |
| IDG931501347 | |
| 93.15.01347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rossi R.
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| Osservazione a Cass. sez. III civ. 4 gennaio 1992, n. 14
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| Foro it., an. 118 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 202-204
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31651; D3080
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| La sentenza si allinea al prevalente indirizzo giurisprudenziale
della Suprema Corte secondo il quale "la prescrizione annuale dei
diritti derivanti dal contratto di assicurazione, prevista dall' art.
2952 comma 2 c.c., trova applicazione non solo per quelli
espressamente pattuiti nel contratto di assicurazione, ma anche per
quelli disciplinati dalla legge in diretto collegamento con la
regolamentazione negoziale; pertanto, in tema di assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, il diritto di rivalsa dell'
assicuratore verso il proprio assicurato, previsto dall' art. 18
comma 2 l. 990/1969, si configura come diritto di regresso che deriva
dal contratto di assicurazione, con la conseguenze che si prescrive
nel termine di un anno". La sentenza infatti afferma che "il diritto
di rivalsa dell' assicuratore r.c.a. verso l' assicurato si prescrive
nel termine di un anno dal verificarsi dell' evento pregiudizievole".
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| art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990
art. 2952 c.c.
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