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201706
IDG931501348
93.15.01348 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Traniello Gradassi A.
Osservazione a Cass. sez. II civ. 14 ottobre 1991, n. 10774
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 219-221
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D308300
La sentenza applica il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l' opponibilita' ai terzi di un atto trascritto opera nei rigorosi limiti del contenuto della nota di trascrizione. Infatti, la sentenza afferma che per la trascrizione nei registri immobiliari e' necessaria l' indicazione nella nota del cognome originario della donna coniugata. L' indicazione del solo cognome da coniugata determina incertezza sulla persona, comportando l' invalidita' della trascrizione e la conseguente inopponibilita' ai terzi della stessa. L' A. approfondisce la tematica attraverso richiami giurisprudenziali e di dottrina.
art. 2659 c.c. art. 2665 c.c.



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