| 201707 | |
| IDG931501349 | |
| 93.15.01349 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sbaraglio Gloria
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| Osservazioni sul ruolo dell' art. 95 comma 3 l. fall. nei rapporti
tra fallimento e giudizi ordinari pendenti
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| Nota a Cass. sez. I civ. 13 giugno 1991, n. 6713
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| Foro it., an. 118 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 227-236
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31362; D3134; D40235
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| Il Tribunale di Casale Monferrato concedeva decreto ingiuntivo in
favore del fallendo per un suo credito relativo a forniture.
Intervenuta la dichiarazione di fallimento, l' ingiunto proponeva
opposizione dinnanzi allo stesso Tribunale, introducendo una domanda
riconvenzionale per danni in relazione alle forniture che
costituivano il titolo dell' ingiunzione. Sollevava altresi'
eccezione di incompetenza del Tribunale adito, chiedendo che la
controversia fosse rimessa al Tribunale di Genova quale giudice della
verifica fallimentare. Il curatore, costituitosi nel giudizio di
opposizione, concordava sulla denuncia d' incompetenza del Tribunale
di Casale Monferrato a conoscere della domanda riconvenzionale, ma
sosteneva che la competenza di detto Tribunale rimaneva fissata per
la causa di opposizione al decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Casale
dichiarava con sentenza la propria incompetenza in ordine all' intera
causa, indicando come competente il Tribunale di Genova. La sentenza
veniva impugnata dal fallimento con ricorso per regolamento di
competenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso
dichiarando la competenza per l' intero giudizio del giudice della
verifica fallimentare presso il Tribunale di Genova. La sentenza
consente all' A. di approfondire alcune questioni relative al
rapporto tra fallimento e procedimento di ingiunzione, richiamando
gli orientamenti interpretativi in materia, con particolare riguardo
all' interpretazione dell' art. 95 l. fall.
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| art. 95 l. fall.
art. 36 c.p.c.
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