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201707
IDG931501349
93.15.01349 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sbaraglio Gloria
Osservazioni sul ruolo dell' art. 95 comma 3 l. fall. nei rapporti tra fallimento e giudizi ordinari pendenti
Nota a Cass. sez. I civ. 13 giugno 1991, n. 6713
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 227-236
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31362; D3134; D40235
Il Tribunale di Casale Monferrato concedeva decreto ingiuntivo in favore del fallendo per un suo credito relativo a forniture. Intervenuta la dichiarazione di fallimento, l' ingiunto proponeva opposizione dinnanzi allo stesso Tribunale, introducendo una domanda riconvenzionale per danni in relazione alle forniture che costituivano il titolo dell' ingiunzione. Sollevava altresi' eccezione di incompetenza del Tribunale adito, chiedendo che la controversia fosse rimessa al Tribunale di Genova quale giudice della verifica fallimentare. Il curatore, costituitosi nel giudizio di opposizione, concordava sulla denuncia d' incompetenza del Tribunale di Casale Monferrato a conoscere della domanda riconvenzionale, ma sosteneva che la competenza di detto Tribunale rimaneva fissata per la causa di opposizione al decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Casale dichiarava con sentenza la propria incompetenza in ordine all' intera causa, indicando come competente il Tribunale di Genova. La sentenza veniva impugnata dal fallimento con ricorso per regolamento di competenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando la competenza per l' intero giudizio del giudice della verifica fallimentare presso il Tribunale di Genova. La sentenza consente all' A. di approfondire alcune questioni relative al rapporto tra fallimento e procedimento di ingiunzione, richiamando gli orientamenti interpretativi in materia, con particolare riguardo all' interpretazione dell' art. 95 l. fall.
art. 95 l. fall. art. 36 c.p.c.



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