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201728
IDG931501370
93.15.01370 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cimei Fabrizio
In tema di costruzione realizzata sul suolo di proprieta' personale di uno dei coniugi in regime di comunione legale
Nota a Cass. sez. I civ. 14 marzo 1992, n. 3141
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 12, pt. 1A, pag. 2139-2146
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128; D304122; D305012
La sentenza in commento conferma l' orientamento secondo cui la costruzione realizzata su suolo di proprieta' personale di uno dei coniugi in regime di comunione legale appartiene, in virtu' del principio generale in tema di accessione, in proprieta' esclusiva al coniuge proprietario del suolo. Richiamata la soluzione opposta, secondo la quale la costruzione rientrerebbe nella comunione, l' A. sostiene che la soluzione cui e' pervenuta la Cassazione, con questa e con precedente pronuncia, appare maggiormente aderente alle vigenti disposizioni di legge. La contrapposta soluzione sembra basare le proprie argomentazioni soprattutto su ragioni di giustizia sostanziale. La sentenza afferma inoltre che corre l' obbligo di rimborsare alla comunione le somme utilizzate per l' edificazione. Se e' stato impiegato denaro appartenente all' altro coniuge in via esclusiva, quest' ultimo ha diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell' art. 2033 c.c.
art. 177 c.c. art. 192 c.c. art. 934 c.c. art. 2033 c.c.



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