| 201728 | |
| IDG931501370 | |
| 93.15.01370 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cimei Fabrizio
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| In tema di costruzione realizzata sul suolo di proprieta' personale
di uno dei coniugi in regime di comunione legale
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| Nota a Cass. sez. I civ. 14 marzo 1992, n. 3141
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| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 12, pt. 1A, pag. 2139-2146
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30128; D304122; D305012
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| La sentenza in commento conferma l' orientamento secondo cui la
costruzione realizzata su suolo di proprieta' personale di uno dei
coniugi in regime di comunione legale appartiene, in virtu' del
principio generale in tema di accessione, in proprieta' esclusiva al
coniuge proprietario del suolo. Richiamata la soluzione opposta,
secondo la quale la costruzione rientrerebbe nella comunione, l' A.
sostiene che la soluzione cui e' pervenuta la Cassazione, con questa
e con precedente pronuncia, appare maggiormente aderente alle vigenti
disposizioni di legge. La contrapposta soluzione sembra basare le
proprie argomentazioni soprattutto su ragioni di giustizia
sostanziale. La sentenza afferma inoltre che corre l' obbligo di
rimborsare alla comunione le somme utilizzate per l' edificazione. Se
e' stato impiegato denaro appartenente all' altro coniuge in via
esclusiva, quest' ultimo ha diritto di ripetere le relative somme ai
sensi dell' art. 2033 c.c.
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| art. 177 c.c.
art. 192 c.c.
art. 934 c.c.
art. 2033 c.c.
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