| 201738 | |
| IDG931501380 | |
| 93.15.01380 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Casarotto Giorgio
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| Finalita' soggettive perseguite dalle parti del contratto e loro
opponibilita' in sede di prelazione
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| Nota a App. Venezia 9 marzo 1992
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| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 12, pt. 1B, pag. 647-652
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91612
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| Il caso deciso riguardava la vendita di un fondo rustico con l'
impegno contrattuale, assunto dall' acquirente e qualificato come
"essenziale", di edificare un' abitazione da dare in locazione ai
nipoti distrofici del venditore per tutta la durata della loro vita,
e di cedere al Comune una superficie di 10 mila metri quadrati su
quella globale di meno di 15 mila. Il coltivatore diretto
proprietario confinante, al quale era stato notificato il preliminare
di compravendita, ha esercitato il diritto di prelazione, dichiarando
di non ritenersi vincolato dalle clausole in ordine alla specifica
destinazione del fondo. Secondo il principio affermato dalla Corte
"le finalita' soggettive perseguite dalle parti con il contratto di
alienazione di fondo rustico, se meritevoli di tutela e se trasfuse
in un patto contrattuale, sono opponibili al coltivatore, titolare
del diritto di prelazione". La sentenza suscita "emotiva adesione"
ma, sostiene l' A., la Corte non e' stata interprete fedele del
bilanciamento degli interessi che deve caratterizzare la disciplina
del diritto di prelazione, avendo favorito interessi soggettivi che,
per quanto nobili possano essere, non trovano spazio nella rigidita'
di quella normativa.
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| art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
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