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201738
IDG931501380
93.15.01380 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casarotto Giorgio
Finalita' soggettive perseguite dalle parti del contratto e loro opponibilita' in sede di prelazione
Nota a App. Venezia 9 marzo 1992
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 12, pt. 1B, pag. 647-652
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91612
Il caso deciso riguardava la vendita di un fondo rustico con l' impegno contrattuale, assunto dall' acquirente e qualificato come "essenziale", di edificare un' abitazione da dare in locazione ai nipoti distrofici del venditore per tutta la durata della loro vita, e di cedere al Comune una superficie di 10 mila metri quadrati su quella globale di meno di 15 mila. Il coltivatore diretto proprietario confinante, al quale era stato notificato il preliminare di compravendita, ha esercitato il diritto di prelazione, dichiarando di non ritenersi vincolato dalle clausole in ordine alla specifica destinazione del fondo. Secondo il principio affermato dalla Corte "le finalita' soggettive perseguite dalle parti con il contratto di alienazione di fondo rustico, se meritevoli di tutela e se trasfuse in un patto contrattuale, sono opponibili al coltivatore, titolare del diritto di prelazione". La sentenza suscita "emotiva adesione" ma, sostiene l' A., la Corte non e' stata interprete fedele del bilanciamento degli interessi che deve caratterizzare la disciplina del diritto di prelazione, avendo favorito interessi soggettivi che, per quanto nobili possano essere, non trovano spazio nella rigidita' di quella normativa.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590



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