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201745
IDG931501387
93.15.01387 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Roberto Giovanni
Brevi osservazioni sul rapporto tra evidenza della prova e definibilita' del processo allo stato degli atti
Nota a Cass. sez. un. pen. 6 dicembre 1991
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 12, pt. 2, pag. 711-718
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6023
Al GIP, a cui il P.M. aveva domandato di emettere decreto di citazione a giudizio immediato, l' imputato fa richiesta di giudizio abbreviato. Il Giudice pronuncia due ordini di provvedimenti: per un verso, ordinanza di diniego di giudizio abbreviato per non essere il procedimento definibile allo stato degli atti; per un altro verso, sul presupposto della prova evidente ai fini dell' instaurazione della fase del giudizio, decreto di giudizio immediato. Il Tribunale, ravvisando una contraddizione nei due provvedimenti, li ha annullati entrambi, restituendo gli atti al GIP, per disporre l' udienza preliminare o il giudizio abbreviato. Il GIP, avendo rilevato un caso di conflitto, ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione. Le sezioni unite giungono alla conclusione che e' ammissibile il conflitto sollevato dal GIP e che l' ordinanza del Tribunale e' nulla, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale stesso per il giudizio. L' A. esamina la sentenza, tenendo conto del rilievo della giurisprudenza della Corte Costituzionale.
art. 28 comma 2 c.p.p. art. 458 c.p.p.



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