| 201745 | |
| IDG931501387 | |
| 93.15.01387 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Roberto Giovanni
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| Brevi osservazioni sul rapporto tra evidenza della prova e
definibilita' del processo allo stato degli atti
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 6 dicembre 1991
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| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 12, pt. 2, pag. 711-718
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6023
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| Al GIP, a cui il P.M. aveva domandato di emettere decreto di
citazione a giudizio immediato, l' imputato fa richiesta di giudizio
abbreviato. Il Giudice pronuncia due ordini di provvedimenti: per un
verso, ordinanza di diniego di giudizio abbreviato per non essere il
procedimento definibile allo stato degli atti; per un altro verso,
sul presupposto della prova evidente ai fini dell' instaurazione
della fase del giudizio, decreto di giudizio immediato. Il Tribunale,
ravvisando una contraddizione nei due provvedimenti, li ha annullati
entrambi, restituendo gli atti al GIP, per disporre l' udienza
preliminare o il giudizio abbreviato. Il GIP, avendo rilevato un caso
di conflitto, ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione. Le
sezioni unite giungono alla conclusione che e' ammissibile il
conflitto sollevato dal GIP e che l' ordinanza del Tribunale e'
nulla, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale stesso
per il giudizio. L' A. esamina la sentenza, tenendo conto del rilievo
della giurisprudenza della Corte Costituzionale.
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| art. 28 comma 2 c.p.p.
art. 458 c.p.p.
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