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Documento


201752
IDG931501394
93.15.01394 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bargis Marta
Prove nuove ai fini della revisione
Nota a Cass. sez. I pen. 20 gennaio 1992
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 12, pt. 2, pag. 769-773
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6364
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha ribadito l' indirizzo secondo il quale, ai fini della revisione "la prova nuova deve considerarsi tale anche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, prescindendosi dall' imputabilita' di questo a un' eventuale negligenza della parte".
art. 630 lett. c c.p.p.



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