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201762
IDG931501404
93.15.01404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gabriele Francesco
Conferenza Stato-Regioni e funzione di indirizzo e coordinamento
Nota a C. Cost. 10 giugno 1992, n. 263
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 1, pt. 1A, pag. 9-12
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0310; D1882
La Regione Lombardia aveva promosso un conflitto di attribuzione che la sentenza ha ritenuto infondato sotto ambedue i profili di illegittimita' sostenuti: uno di ordine procedimentale, a motivo della mancata consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; l' altro di ordine sostanziale, ritenendosi le disposizioni preclusive di ogni spazio di discrezionalita' nei riguardi delle Regioni e per mancato rispetto del principio di legalita' sostanziale. La Corte ha invece affermato che spetta allo Stato disporre con l' atto di indirizzo e coordinamento, di cui al d.p.r. 14 settembre 1991, riguardante l' attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, disporre indicazioni orientative per la ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS, da attuarsi in correlazione al disposto dell' art. 1 l. 135/1990. L' A. approfondisce i termini della questione e valuta la portata della sentenza, che appare come interpretativa di rigetto.
art. 1 l. 5 giugno 1990, n. 135



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