| 201762 | |
| IDG931501404 | |
| 93.15.01404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gabriele Francesco
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| Conferenza Stato-Regioni e funzione di indirizzo e coordinamento
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| Nota a C. Cost. 10 giugno 1992, n. 263
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 1, pt. 1A, pag. 9-12
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0310; D1882
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| La Regione Lombardia aveva promosso un conflitto di attribuzione che
la sentenza ha ritenuto infondato sotto ambedue i profili di
illegittimita' sostenuti: uno di ordine procedimentale, a motivo
della mancata consultazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; l' altro di
ordine sostanziale, ritenendosi le disposizioni preclusive di ogni
spazio di discrezionalita' nei riguardi delle Regioni e per mancato
rispetto del principio di legalita' sostanziale. La Corte ha invece
affermato che spetta allo Stato disporre con l' atto di indirizzo e
coordinamento, di cui al d.p.r. 14 settembre 1991, riguardante l'
attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti
affetti da AIDS e patologie correlate, disporre indicazioni
orientative per la ripartizione dei posti disponibili per il
trattamento a domicilio dei malati di AIDS, da attuarsi in
correlazione al disposto dell' art. 1 l. 135/1990. L' A.
approfondisce i termini della questione e valuta la portata della
sentenza, che appare come interpretativa di rigetto.
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| art. 1 l. 5 giugno 1990, n. 135
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