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201763
IDG931501405
93.15.01405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Poggi Annamaria
Una sentenza difficile: tra la negazione della "prorogatio" implicita e l' obbligo di assicurare la continuita' amministrativa degli organi costituzionalmente previsti
Nota a C. Cost. 4 maggio 1992, n. 208
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 1, pt. 1A, pag. 25-34
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D124; D0312
La Corte Costituzionale ha affrontato il problema della c.d. prorogatio degli organi amministrativi. La questione, risolta con la dichiarazione di non fondatezza, riguardava una norma della legge della Regione Sardegna n. 62/1978, come modificata dall' art. 1 della legge regionale n. 6/1989. Secondo il giudice a quo, tale norma si porrebbe in contrasto con l' art. 130 Cost., perche' dispone che i Comitati di controllo decadono se non rinnovati entro 60 giorni dalla loro scadenza, che coincide con l' insediamento del Consiglio regionale. Entro tale termine il Consiglio stesso deve obbligatoriamente provvedere alla loro ricostituzione. La norma denunciata, escludendo in tal modo la prorogatio fino alla rinnovazione dei medesimi organi, impedirebbe durante la vacanza l' esercizio della funzione di controllo. L' A., esaminata la questione, sostiene che la Corte avrebbe dovuto dichiarare l' incostituzionalita' della norma impugnata che, sia pure sotto profili diversi, sembra porsi effettivamente in contrasto con l' art. 13 Cost
art. 130 Cost. art. 9 comma 1 l.r. SA 23 ottobre 1978, n. 62 art. 1 l.r. SA 26 gennaio 1989, n. 6



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