| 201763 | |
| IDG931501405 | |
| 93.15.01405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Poggi Annamaria
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| Una sentenza difficile: tra la negazione della "prorogatio" implicita
e l' obbligo di assicurare la continuita' amministrativa degli organi
costituzionalmente previsti
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| Nota a C. Cost. 4 maggio 1992, n. 208
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 1, pt. 1A, pag. 25-34
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D124; D0312
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| La Corte Costituzionale ha affrontato il problema della c.d.
prorogatio degli organi amministrativi. La questione, risolta con la
dichiarazione di non fondatezza, riguardava una norma della legge
della Regione Sardegna n. 62/1978, come modificata dall' art. 1 della
legge regionale n. 6/1989. Secondo il giudice a quo, tale norma si
porrebbe in contrasto con l' art. 130 Cost., perche' dispone che i
Comitati di controllo decadono se non rinnovati entro 60 giorni dalla
loro scadenza, che coincide con l' insediamento del Consiglio
regionale. Entro tale termine il Consiglio stesso deve
obbligatoriamente provvedere alla loro ricostituzione. La norma
denunciata, escludendo in tal modo la prorogatio fino alla
rinnovazione dei medesimi organi, impedirebbe durante la vacanza l'
esercizio della funzione di controllo. L' A., esaminata la questione,
sostiene che la Corte avrebbe dovuto dichiarare l'
incostituzionalita' della norma impugnata che, sia pure sotto profili
diversi, sembra porsi effettivamente in contrasto con l' art. 13 Cost
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| art. 130 Cost.
art. 9 comma 1 l.r. SA 23 ottobre 1978, n. 62
art. 1 l.r. SA 26 gennaio 1989, n. 6
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