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201767
IDG931501409
93.15.01409 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sesta Michele
Sui diritti verso il preteso padre naturale di colui che ha lo stato di figlio legittimo altrui
Nota a Cass. sez. I civ. 22 gennaio 1992, n. 711
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 1, pt. 1A, pag. 137-140
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30271; D30131; D30136
La sentenza in rassegna conferma e precisa, sostiene l' A., il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui il figlio non riconoscibile puo' pretendere nei confronti degli eredi legittimi del proprio padre naturale l' assegno previsto dagli artt. 580 e 594 c.c., anche nell' ipotesi in cui il richiedente abbia lo status di figlio legittimo altrui, e quindi non possa accertarsene la paternita' naturale, stante il divieto dell' art. 253 c.c. La Corte precisa che l' azione e' esercitabile purche' il richiedente non abbia omesso "consapevolmente e volontariamente di esercitare l' azione di disconoscimento della paternita'", la cui prova grava sul convenuto. L' A. approfondisce l' esame della questione alla luce della giurisprudenza, richiamando in particolare la sentenza della Cassazione n. 467/1987, e propone alcune osservazioni critiche in ordine alle condizioni di ammissibilita' dell' azione.
art. 244 c.c. art. 279 c.c. art. 580 c.c. art. 594 c.c.



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