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201773
IDG931501415
93.15.01415 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sicchiero Gianluca
Ancora sull' illegittimita' costituzionale della legge sulla pubblicazione dei protesti
Nota a ord. App. Palermo sez. promiscua civ. 20 maggio 1992
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 1, pt. 1B, pag. 15-18
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3140
La Corte d' Appello ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 3 l. 77/1955, come emendato dall' art. 12 l. 349/1973, nella parte in cui, dopo l' entrata in vigore della l. 386/1990, non consente al traente di un assegno bancario o, nei casi, agli altri soggetti legittimati, di adire il Presidente del Tribunale per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti. Richiamati i precedenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale in materia ed esaminata l' ipotesi concreta di cui all' ordinanza di rimessione, riguardante un caso di protesto di assegno emesso prima della comunicazione della revoca dell' affidamento in scopertura, l' A. ritiene che la Corte d' Appello non abbia posto correttamente la questione.
art. 3 l. 12 febbraio 1955, n. 77 art. 12 l. 12 giugno 1973, n. 349 l. 15 dicembre 1990, n. 386



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