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201780
IDG931501422
93.15.01422 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sanna Alessandra
Trasmigrazioni probatorie e limiti alle letture dibattimentali
Nota a Cass. sez. III pen. 26 settembre 1991
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 77-84
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62152; D62153
Secondo la massima della sentenza in commento "non e' consentita la lettura delle dichiarazioni rese dall' imputato nel corso di altro procedimento penale, ancorche' avente ad oggetto un reato connesso, ne' delle dichiarazioni rese nell' altro procedimento da persone imputate nell' ambito di quel procedimento". L' A. condivide l' affermazione della Cassazione che, tuttavia, denuncia in materia "l' illogicita' di talune disposizioni" e "la loro inidoneita' ai fini della persecuzione dei reati". Da qui un appello "per la revisione di talune norme". L' A. approfondisce il tema anche alla luce del d.l. 306/1992, che ha introdotto nel sistema consistenti modifiche, alcune delle quali avrebbero imposto, nel caso di specie, soluzioni divergenti da quelle adottate.
art. 210 c.p.p. art. 513 c.p.p.



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