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201788
IDG931501435
93.15.01435 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Ancora sul cognome dei minori riconosciuti da un solo genitore naturale e poi adottati con adozione in casi particolari
Nota a App. Salerno sez. min. 2 luglio 1991 decr. Trib. Min. Salerno 26 aprile 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 46-51
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3014; D300081
Nota adesiva a Tribunale per i Minorenni di Salerno e critica alla Corte d' Appello di Salerno, la quale ultima ha affermato che il minore, figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e poi adottato con adozione in casi particolari, assume il solo cognome degli adottanti sostituendolo al proprio, diversamente dal minore riconosciuto da entrambi i genitori (e poi adottato con adozione non piena), che assume il cognome degli adottanti anteponendolo al proprio, che conserva. Tale tesi non e' condivisibile, secondo l' A., perche' i figli naturali riconosciuti dai loro genitori (e poi adottati con adozione particolare) non perdono il loro cognome, perche' tale cognome (a differenza di quello che individua i figli di ignoti, che e' indicativo della persona e non della famiglia, che non hanno) e' indicativo della appartenenza alla loro famiglia di origine, onde tali minori (riconosciuti e poi adottati con adozione non piena) hanno il doppio cognome come indice della loro appartenenza a due famiglie (quella adottiva e quella di origine): e cio' senza distinguere se riconosciuti da entrambi oppure da un solo genitore, perche' la legge ha accomunato e non suddistinto la posizione di entrambe tali categorie di minori riconosciuti. Non rileva, in contrario, l' espressione letterale, perche' l' espressione "riconosciuto dai propri genitori" comprende sia i minori riconosciuti da entrambi che quelli riconosciuti da un solo genitore. Inoltre il legislatore, che non ignorava le dispute sul punto, non distinguendo le posizioni dei minori riconosciuti (da uno o da entrambi i genitori), ha mostrato di voler accomunare la situazione di tali minori, in tal modo abrogando tacitamente la disposizione dell' art. 186, comma 5, dell' ordinamento dello stato civile. Palesemente insostenibile e' poi l' affermazione secondo cui il minore riconosciuto da un solo genitore non avrebbe una famiglia e sarebbe equiparabile al figlio di ignoti, essendo evidente che anche il minore riconosciuto da un solo genitore ha una propria famiglia, verso la quale conserva tutti i diritti, ivi compreso quello alla conservazione del cognome di origine. La contraria opinione, infine, non si sottrarrebbe al sospetto di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e 10 Cost.
art. 186 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 299 c.c.



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