| Nota adesiva a Tribunale per i Minorenni di Salerno e critica alla
Corte d' Appello di Salerno, la quale ultima ha affermato che il
minore, figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e poi
adottato con adozione in casi particolari, assume il solo cognome
degli adottanti sostituendolo al proprio, diversamente dal minore
riconosciuto da entrambi i genitori (e poi adottato con adozione non
piena), che assume il cognome degli adottanti anteponendolo al
proprio, che conserva. Tale tesi non e' condivisibile, secondo l' A.,
perche' i figli naturali riconosciuti dai loro genitori (e poi
adottati con adozione particolare) non perdono il loro cognome,
perche' tale cognome (a differenza di quello che individua i figli di
ignoti, che e' indicativo della persona e non della famiglia, che non
hanno) e' indicativo della appartenenza alla loro famiglia di
origine, onde tali minori (riconosciuti e poi adottati con adozione
non piena) hanno il doppio cognome come indice della loro
appartenenza a due famiglie (quella adottiva e quella di origine): e
cio' senza distinguere se riconosciuti da entrambi oppure da un solo
genitore, perche' la legge ha accomunato e non suddistinto la
posizione di entrambe tali categorie di minori riconosciuti. Non
rileva, in contrario, l' espressione letterale, perche' l'
espressione "riconosciuto dai propri genitori" comprende sia i minori
riconosciuti da entrambi che quelli riconosciuti da un solo genitore.
Inoltre il legislatore, che non ignorava le dispute sul punto, non
distinguendo le posizioni dei minori riconosciuti (da uno o da
entrambi i genitori), ha mostrato di voler accomunare la situazione
di tali minori, in tal modo abrogando tacitamente la disposizione
dell' art. 186, comma 5, dell' ordinamento dello stato civile.
Palesemente insostenibile e' poi l' affermazione secondo cui il
minore riconosciuto da un solo genitore non avrebbe una famiglia e
sarebbe equiparabile al figlio di ignoti, essendo evidente che anche
il minore riconosciuto da un solo genitore ha una propria famiglia,
verso la quale conserva tutti i diritti, ivi compreso quello alla
conservazione del cognome di origine. La contraria opinione, infine,
non si sottrarrebbe al sospetto di illegittimita' costituzionale per
violazione degli artt. 3 e 10 Cost.
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