| La nota esamina la questione della proponibilita' del ricorso ex art.
700 c.p.c. in funzione assicurativa degli effetti della sentenza di
mero accertamento. La dottrina ritiene che non sussistano impedimenti
di principio all' esperibilita' dell' azione cautelare urgente, ma
debba tuttavia accertarsi, in concreto, la ricorrenza del "periculum
in mora". Vero e', infatti, che, essendo l' azione di mero
accertamento intesa ad assicurare all' attore il bene della certezza
giuridica, non altrimenti conseguibile che in sede giudiziale, la
durata del processo e' fonte di pregiudizio per l' attore che ha
ragione. Nondimeno, deve accertarsi, con riferimento alle singole
fattispecie dedotte in giudizio, se il temuto pregiudizio presenti i
caratteri dell' irreparabilita'. L' A. ritiene quindi che il
"periculum" non possa identificarsi, aprioristicamente, con lo stato
di incertezza (in ordine all' esistenza di un diritto proprio od all'
inesistenza di un diritto altrui) che l' azione di mero accertamento
e' intesa a rimuovere. Esaminando la casistica giurisprudenziale e le
opinioni espresse dalla dottrina, perviene alla conclusione secondo
cui i provvedimenti d' urgenza possono assumere contenuto
dichiarativo in tre casi: quando si invochi la tutela di un diritto
della personalita', nelle more del giudizio di accertamento negativo
e con finalita' anticipatorie delle statuizioni di condanna
accessorie e conseguenziali all' accoglimento della domanda di mero
accertamento. A tale stregua, ritiene corretta l' ordinanza in
rassegna, che ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 700 a tutela
dell' aspettativa della concessione del brevetto per marchio d'
impresa, ricorso proposto nei confronti del titolare del medesimo
marchio, che asi assumeva esserne decaduto ex art. 42 legge marchi.
In tale ipotesi, l' istanza cautelare era infatti strumentalmente
preordinata ad anticipare gli effetti della sentenza dichiarativa
della decadenza del convenuto dal marchio, pronunciata in
accoglimento di una tipica domanda di accertamento negativo.
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