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201796
IDG931501443
93.15.01443 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zaffalon Elio
Incomunicabilita' fra le vecchie istruttorie e il nuovo rito?
Nota a Trib. Treviso 22 aprile 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 123
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D614; D6215; D61
Nel caso di connessione o collegamento fra processi di nuovo e vecchio rito (e giusto il prevalente principio di separazione), si pone il problema di quali atti siano utilizzabili, ai sensi dell' art. 238 c.p.p. (precedente alla modifica ex art. 3 d.l. 306/1992, convertito con l. 356/1992). Una tesi restrittiva (sentenza del Tribunale di Treviso del 22 aprile 1992) ritiene che l' utilizzabilita' (comma 1) e la facolta' di contestazione (comma 4) abbiano la medesima disciplina e debbano venire limitate solo ai verbali di prova assunti nel dibattimento (del processo di vecchio rito). Una tesi piu' estensiva si basa sul fatto che, mentre l' acquisibilita' di verbali ex comma 1 e' dettata da economia processuale, la facolta' di contestazione ex comma 4 e' invece ispirata dall' esigenza di un migliore e piu' approfondito accertamento, quindi dal principio della ricerca della verita' (direttiva n. 73 legge delega). Respinta cosi' un' interpretazione che (portata alle sue coerenti conseguenze) dovrebbe vietare l' acquisizione di prove anche dibattimentali di vecchio rito -in quanto il dibattimento di cui al comma 1 e' solo quello del nuovo processo, mancando la norma transitoria- la piu' ampia estensione della facolta' di contestazione puo' venire opportunamente fondata sul fatto che gli atti assunti in sede di Procuratore Generale, P.M. e Giudice Istruttore, secondo il vecchio rito, sono senza dubbio "verbali di prova" (la quale, secondo il codice previgente, si formava com' e' noto gia' nella fase istruttoria).
l. 16 febbraio 1987, n. 81 art. 238 c.p.p.



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