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201798
IDG931501445
93.15.01445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Campo Alessandro
Giudizio abbreviato e rinnovazione dell' istruzione dibattimentale in appello
Nota a App. Palermo 5 dicembre 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 131-136
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D68; D634
L' A. affronta e risolve in senso affermativo la questione relativa alla legittimita' o meno della rinnovazione dell' istruzione dibattimentale in appello, allorche' il giudizio di primo grado si sia svolto con le forme del rito abbreviato. Egli sostiene che il giudice dell' appello non possa essere attualmente vincolato dalla statuizione del giudice di primo grado il quale aveva ritenuto la completezza degli elementi di prova fino a quel momento acquisiti e, quindi, la "decidibilita'" del processo allo stato degli atti. Il giudice dell' appello e', dunque, tenuto ad esaminare se il livello di prova raggiunto debba o no essere integrato. Sottrarre al giudice dell' impugnazione questa valutazione costituisce un grave ostacolo all' esercizio della funzione di controllo, in particolare sotto il profilo del potere di cognizione.
art. 443 comma 4 c.p.p. art. 599 c.p.p. art. 603 c.p.p.



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