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201799
IDG931501446
93.15.01446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montagni Andrea
Giudizio abbreviato, dissenso del P.M. e controllo del giudice
Nota a Pret. Mistretta 17 ottobre 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 160-161
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D68
A seguito della sentenza n. 81/1991 della Corte Costituzionale, che ha affidato al giudice del dibattimento il controllo sulla corretta applicazione del parametro della definibilita' del processo allo stato degli atti, si registrano numerose decisioni, nelle quali il giudice abbia ritenuto di applicare la riduzione di pena, sindacando il dissenso del P.M. allo svolgimento del rito abbreviato. Il controllo giurisdizionale del dissenso del P.M. si imbatte, nella concreta attuazione, nella difficolta' di individuare i criteri che guidano la scelta processuale del rito abbreviato. Mentre la giurisprudenza costituzionale ne riafferma la tipicita', con riferimento alla definibilita' del giudizio allo stato degli atti (vedi sentenza n. 23/1992), non mancano decisioni che censurano il dissenso del P.M. sulla scorta di altri e diversi criteri (Pretura di Mistretta, sentenza 23 ottobre 1991; nel caso il Pretore ha censurato il dissenso del P.M., fondato sulla irregolarita' formale dell' istanza, per non avere il magistrato requirente provveduto alla sanatoria dell' atto invalido).
art. 182 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 442 c.p.p. art. 458 c.p.p. art. 464 c.p.p. C. Cost. 15 febbraio 1991, n. 81 C. Cost. 31 gennaio 1992, n. 23



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