| 201799 | |
| IDG931501446 | |
| 93.15.01446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Montagni Andrea
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| Giudizio abbreviato, dissenso del P.M. e controllo del giudice
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| Nota a Pret. Mistretta 17 ottobre 1991
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 160-161
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D62; D68
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| A seguito della sentenza n. 81/1991 della Corte Costituzionale, che
ha affidato al giudice del dibattimento il controllo sulla corretta
applicazione del parametro della definibilita' del processo allo
stato degli atti, si registrano numerose decisioni, nelle quali il
giudice abbia ritenuto di applicare la riduzione di pena, sindacando
il dissenso del P.M. allo svolgimento del rito abbreviato. Il
controllo giurisdizionale del dissenso del P.M. si imbatte, nella
concreta attuazione, nella difficolta' di individuare i criteri che
guidano la scelta processuale del rito abbreviato. Mentre la
giurisprudenza costituzionale ne riafferma la tipicita', con
riferimento alla definibilita' del giudizio allo stato degli atti
(vedi sentenza n. 23/1992), non mancano decisioni che censurano il
dissenso del P.M. sulla scorta di altri e diversi criteri (Pretura di
Mistretta, sentenza 23 ottobre 1991; nel caso il Pretore ha censurato
il dissenso del P.M., fondato sulla irregolarita' formale dell'
istanza, per non avere il magistrato requirente provveduto alla
sanatoria dell' atto invalido).
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| art. 182 c.p.p.
art. 185 c.p.p.
art. 442 c.p.p.
art. 458 c.p.p.
art. 464 c.p.p.
C. Cost. 15 febbraio 1991, n. 81
C. Cost. 31 gennaio 1992, n. 23
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