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201801
IDG931501448
93.15.01448 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Danza Donato
Osservazioni alla proroga dei termini relativi alla durata delle occupazioni d' urgenza in tema di espropriazione per p.u.
Nota a App. Bari 23 aprile 1992 Trib. Foggia 30 dicembre 1991 Trib. Foggia 21 giugno 1990
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 1, pt. 3, pag. 204-206
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1310; D13130
Sulla questione, dibattuta da alcuni giudici di merito, se la proroga legislativa dei termini concernenti la durata delle occupazioni d' urgenza esiga un provvedimento degli enti interessati per divenire operativa, l' A. si schiera decisamente a favore della tesi contraria. Rileva che il legislatore ha disposto direttamente la proroga dei termini fissati in concreto dai vari decreti di occupazione d' urgenza, e quindi non si e' limitato ad accordare agli enti esproprianti un diritto potestativo di protrarre tali termini oltre la durata massima prevista dall' art. 20 l. 865/1971. Militano in tal senso sia il testo letterale dei vari provvedimenti di proroga, che non pare compatibile con l' esigenza di un' attivita' "decisionale" degli enti interessati, sia la ratio dell' intervento del legislatore, inteso ad ovviare alle conseguenze negative dell' inerzia della p.a. nel portare a compimento le procedure di espropriazione entro i termini di occupazione legittima.
l. 22 ottobre 1971, n. 865 d.l. 22 dicembre 1984, n. 901 d.l. 29 dicembre 1987, n. 534 l. 20 maggio 1991, n. 158



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