| L' A. affronta la dibattuta tematica della disapplicazione della
concessione edilizia illegittima e della sua sindacabilita' da parte
del giudice penale sotto diversi profili. In primo luogo tratta, in
via generale, dell' argomento in esame con riferimenti dottrinali e
giurisprudenziali ai difformi orientamenti. Poi, si sofferma sulle
implicazioni costituzionali delle differenti opinioni e, quindi,
discute della nuova visione dell' illecito urbanistico quale appare
dalla normativa della l. 47/1985, fissando, infine, la propria
attenzione sulla disciplina della concessione in sanatoria prevista
dagli artt. 13 e 22 l. 47 cit. A tal riguardo, superata l'
impostazione tradizionale in materia di disapplicazione dell' atto
amministrativo in questione, l' A. afferma che il giudice penale deve
accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della
complessa fattispecie estintiva e, fra questi, della rispondenza
della concessione in sanatoria al paradigma legislativo delineato
dall' art. 13 l. cit. cioe' dalla conformita' agli strumenti
urbanistici, generali ed attuativi, vigenti e/o del non contrasto con
quelli adottati sia nel momento dell' esecuzione dell' opera sia in
quello della presentazione della domanda per il rilascio della
concessione in sanatoria. Sviluppati questi argomenti, l' A. illustra
varie problematiche, attinenti al tema particolare quali l' efficacia
della concessione in sanatoria rilasciata prima dell' entrata in
vigore della l. 47/1985, l' estensione della causa estintiva sia con
riferimento all' ambito temporale sia ai reati contemplati, la
possibilita' di rilasciare la concessione in sanatoria dopo il
decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda,
l' individuazione del termine entro cui il responsabile dell' abuso
deve inviarla.
| |