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Documento


201804
IDG931501451
93.15.01451 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trerotola Ercole
Il rifiuto del coacquisto del coniuge in regime di comunione legale dei beni; il principio della relativita'
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 1, pt. 4, pag. 250-254
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30128
Lo scritto si propone di discutere talune novita' introdotte dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2688/1989. Pertanto, vengono illustrate le ragioni per le quali il rifiuto del coniuge al coacquisto, legittimato con la citata sentenza, di fatto non puo' essere ricondotto alle eccezioni al principio della relativita'; argomento che, in qualche modo, va ad urtare con l' unanime opinione di dottrina e giurisprudenza che desume dall' art. 177 lett. a) c.c. l' efficacia estensiva degli acquisti stipulati da uno soltanto dei coniugi. La diversita' delle due dichiarazioni di rifiuto (il rifiuto del coniuge e quello del terzo), come viene rilevato, e' data sia dalla condizione giuridica del coniuge non agente, certamente diversa dalla condizione del terzo rispetto al negozio stipulato in suo favore, sia dal diverso momento negoziale in cui le predette dichiarazioni intervengono (l' art. 181 parla di "fiuto alla stipulazione", mentre la dichiarazione del terzo e' diretta a rifiutare gli effetti del negozio). Lo studio, che si addentra in una ricerca complessa e articolata priva di precedenti, trova conferma nel pensiero del legislatore del 1975, la cui espressione piu' significativa va ricercata nel sistema di amministrazione che e' stato previsto per i beni della comunione. Le osservazioni sono perfettamente coerenti con lo spirito della riforma, che vuole i coniugi congiuntamente impegnati nel progresso sociale (dunque anche economico) della famiglia: cio' vuol dire che la disponibilita' (genericamente intesa) di ognuno di essi e' frutto dell' impegno di entrambi. Le critiche mosse nello scritto consentiranno di sostenere che, in primo luogo il rifiuto del coniuge non acquirente (espressione della liberta' di contrarre e non della liberta' contrattuale) non e' un rifiuto in senso tecnico; in secondo luogo che, contrariamente a quanto finora unanimemente sostenuto, non si ha per nulla una estensione dell' efficacia del negozio isolatamente stipulato da uno soltanto dei coniugi, perche' il coniuge non intervenuto personalmente alla stipulazione e' ugualmente da considerarsi parte del negozio, e non un mero (e passivo) beneficiario indiretto del negozio stesso.
art. 177 c.c. art. 179 c.c. art. 180 c.c. art. 181 c.c. art. 1708 comma 2 c.c.



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